Due modelli diversi per censire gli impianti privati di videosorveglianza. A Perugia la comunicazione è obbligatoria, a Milano l’adesione all’Anagrafe Telecamere è volontaria. Il confronto apre però una questione più ampia: un regolamento comunale può imporre ai cittadini di dichiarare le proprie telecamere? E soprattutto, fino a che punto un privato può riprendere lo spazio pubblico?


La collaborazione tra videosorveglianza privata e sicurezza urbana è certamente utile. Sapere rapidamente che davanti al luogo in cui è stato commesso un reato esiste una telecamera privata può fare la differenza per un’indagine.
Ma l’utilità operativa non è, da sola, una base giuridica.
Ed è proprio su questo terreno che risultano interessanti due modelli adottati da altrettanti grandi Comuni italiani: Perugia e Milano.
Perugia: il censimento diventa obbligatorio – Il modello più incisivo è quello del Comune di Perugia. L’art. 30 del Regolamento di polizia urbana prevede infatti che i titolari degli impianti di videosorveglianza attivi nel territorio comunale siano obbligati a comunicare al Comune, entro sessanta giorni dall’installazione, l’ubicazione dell’impianto, i dati identificativi e la reperibilità del titolare e quelli del responsabile del trattamento.
I dati confluiscono in un sistema visionabile dalle Forze di pubblica sicurezza. Sono esclusi gli impianti che registrano esclusivamente immagini all’interno delle abitazioni private o delle relative pertinenze esclusive. La procedura comunale risulta tuttora attiva.
Il servizio del Comune di Perugia è consultabile sul sito dell’amministrazione umbra. Il meccanismo è semplice: se l’impianto non rimane confinato all’interno dell’area privata, il Comune pretende di conoscerne l’esistenza e i riferimenti.
Ed è proprio il carattere obbligatorio dell’adempimento a sollevare qualche interrogativo.
Milano sceglie un’altra strada: l’adesione volontaria – Decisamente diversa è l’impostazione del Comune di Milano. L’Anagrafe Telecamere milanese consente a enti, aziende, professionisti e cittadini di comunicare i dati relativi ai propri impianti privati, ma l’Amministrazione precisa espressamente che l’adesione avviene su base volontaria.
L’iscrizione dura 360 giorni, può essere rinnovata oppure disdetta in qualsiasi momento. Il sistema raccoglie informazioni quali posizione della telecamera, periodo di funzionamento, durata e luogo di conservazione delle immagini e riferimenti delle persone da contattare per l’eventuale acquisizione o visione delle registrazioni. Non contiene invece un archivio delle immagini né prevede che i filmati acquisiti nel corso delle indagini vengano caricati nella piattaforma.
Il progetto presenta inoltre una significativa cornice istituzionale: nasce dal tavolo “Vittime Vulnerabili”, composto da Prefettura, Procura della Repubblica, Comune di Milano, Questura, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza.
Il modello del Comune di Milano è consultabile sul sito del capoluogo lombardo. La differenza rispetto a Perugia è quindi sostanziale.
Perugia impone. Milano propone – E, sotto il profilo giuridico, non è una differenza secondaria. Un regolamento comunale può creare questo obbligo?
Il problema, prima ancora che di protezione dei dati, riguarda la potestà regolamentare dell’ente locale.
L’art. 117, sesto comma, della Costituzione riconosce ai Comuni potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. L’art. 7 del TUEL consente analogamente l’adozione di regolamenti nelle materie di competenza comunale e nel rispetto dei principi fissati dalla legge.
Ma disciplinare l’esercizio di una funzione attribuita al Comune è una cosa. Creare ex novo una prestazione obbligatoria a carico di una generalità di cittadini è altra cosa.
Qui viene inevitabilmente in considerazione anche l’art. 23 Cost., secondo il quale nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
La domanda diventa allora molto concreta. Qual è la disposizione legislativa che attribuisce al Comune il potere di obbligare tutti i titolari di determinate telecamere private a dichiararne preventivamente esistenza, ubicazione e riferimenti?
È questo il passaggio che appare più difficile da individuare.
Le competenze comunali in materia di sicurezza urbana e il sistema delineato dal d.l. n. 14/2017 consentono certamente di promuovere forme di collaborazione tra pubblico e privato. Ma da questo non sembra discendere automaticamente una potestà generale del Comune di trasformare il proprietario di una telecamera privata in un soggetto obbligato a fornire informazioni per finalità di sicurezza.
Il modello volontario, sotto questo profilo, appare molto più lineare.
Il GDPR non può creare una competenza che non esiste – Neppure il GDPR può essere utilizzato per superare il problema. L’art. 6, par. 1, lett. e), consente alle amministrazioni pubbliche di trattare dati personali quando ciò sia necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri. Ma il successivo paragrafo 3 richiede una base giuridica nel diritto dell’Unione o dello Stato membro e impone che il trattamento sia coerente con l’obiettivo perseguito e proporzionato rispetto ad esso.
Occorre quindi tenere distinti due piani. Una cosa è stabilire se il Comune possa trattare determinati dati personali nell’esercizio di una funzione che l’ordinamento gli attribuisce.
Altra cosa è stabilire se il Comune disponga del potere sostanziale di obbligare il cittadino a fornirglieli. La disciplina sulla protezione dei dati non attribuisce nuove competenze amministrative. Regola il trattamento dei dati nell’ambito delle competenze attribuite dall’ordinamento.
Per questo un regolamento comunale non dovrebbe utilizzare la disciplina privacy come una sorta di leva per creare un obbligo informativo che richiede invece, a monte, un’idonea copertura normativa.
E poi c’è la minimizzazione – Anche ammessa la possibilità di realizzare un’anagrafe, il GDPR impone un’ulteriore domanda: quali informazioni sono realmente necessarie?
Ubicazione, coordinate della telecamera, nominativo del proprietario, recapiti, referente tecnico, orari di funzionamento, luogo e durata della conservazione costituiscono un patrimonio informativo tutt’altro che irrilevante.
L’art. 5, par. 1, lett. c), GDPR impone che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità perseguite.
Nel modello volontario questa valutazione resta necessaria, ma il sistema può essere costruito secondo una logica precisa: il privato comunica le informazioni essenziali affinché, davanti a una specifica esigenza investigativa, l’autorità sappia che una telecamera esiste e chi deve contattare.
Non occorre necessariamente trasformare l’anagrafe in una centrale di accesso permanente alla videosorveglianza privata.
Milano, significativamente, precisa che il proprio sistema non conserva le immagini.
È una distinzione importante: censire l’esistenza di una fonte potenziale di prova è una cosa; acquisire preventivamente disponibilità o accesso alle immagini è tutt’altra.
Ma quali telecamere private stiamo censendo? È forse questa la domanda più interessante.
Milano specifica che possono essere inserite nell’Anagrafe le telecamere private installate conformemente alla normativa vigente in materia di privacy.
La precisazione è fondamentale.
L’iscrizione in un’anagrafe comunale non può infatti diventare una sanatoria dell’impianto e, soprattutto, non autorizza il privato a videosorvegliare lo spazio pubblico.
Su questo punto il Garante è intervenuto con particolare chiarezza nel 2026. Con il provvedimento n. 84 del 12 febbraio 2026 l’Autorità ha ribadito che la sistematica osservazione e registrazione degli spazi pubblici non può essere autonomamente effettuata da soggetti privati, trattandosi di attività riconducibile ai soggetti pubblici cui la legge attribuisce compiti di sicurezza pubblica, accertamento, prevenzione e repressione dei reati.
Il principio deve tuttavia essere letto senza eccessive semplificazioni.
Non significa che una telecamera privata non possa mai comprendere neppure una minima porzione di spazio pubblico.
Le Linee guida 3/2019 dell’EDPB affermano che, in generale, la necessità di utilizzare la videosorveglianza per proteggere i locali del titolare termina ai confini della proprietà; ammettono tuttavia che, in determinate circostanze, possa essere necessario estendere la ripresa alle immediate vicinanze, adottando misure tecniche quali mascheramento o pixelatura delle aree irrilevanti.
Anche il Garante ha riconosciuto che, in presenza di situazioni di rischio effettivo adeguatamente documentate, come precedenti minacce, furti o atti vandalici, il legittimo interesse può consentire di comprendere aree pubbliche immediatamente prossime alla proprietà, purché l’estensione sia necessaria e proporzionata.
La metrica può quindi essere sintetizzata così:
PROPRIETÀ PRIVATA → NECESSITÀ DI PROTEZIONE → EVENTUALE RISCHIO CONCRETO DOCUMENTATO → ANGOLO VISUALE MINIMO NECESSARIO → MINIMIZZAZIONE → TRASPARENZA → ACCOUNTABILITY.
Non invece:
TELECAMERA PRIVATA → STRADA PUBBLICA → GENERICA FINALITÀ DI SICUREZZA → RIPRESA SISTEMATICA DEL TERRITORIO.
La seconda sequenza non è compatibile con il GDPR.
Il paradosso del censimento obbligatorio – È qui che il modello Perugia presenta un ulteriore profilo meritevole di riflessione. Se il Comune obbliga a comunicare proprio gli impianti che non registrano esclusivamente all’interno delle abitazioni e delle pertinenze private, si rischia di trasmettere indirettamente un messaggio equivoco: se la telecamera guarda la strada, basta dichiararla al Comune.
Ma non è così.
La comunicazione al Comune non rende lecita un’inquadratura eccedente. Prima ancora di domandare al cittadino di dichiarare la telecamera, occorrerebbe quindi domandarsi a quale titolo quella telecamera stia riprendendo lo spazio pubblico.
Il Garante, anche nei più recenti provvedimenti del 2026, continua infatti a richiamare gli artt. 5, 6 e 25 GDPR, imponendo di limitare tecnicamente l’angolo visuale all’area effettivamente da proteggere ed evitando, per quanto possibile, la ripresa di vie, edifici, esercizi commerciali e altri elementi non necessari.
Due modelli, una scelta – Il confronto porta quindi a una conclusione abbastanza lineare. Perugia costruisce il censimento come obbligo. Milano lo costruisce come collaborazione.
Il primo modello presenta il vantaggio evidente della completezza: se tutti adempiono, l’autorità dispone potenzialmente di una mappa molto ampia della videosorveglianza privata.
Ma proprio questa efficacia rende necessario chiedersi quale sia la fonte legislativa del potere di imporre il conferimento dei dati e se una raccolta generalizzata sia necessaria e proporzionata ai sensi del GDPR.
Il modello milanese appare più prudente: il privato decide di partecipare a un sistema istituzionale di collaborazione, comunica i dati necessari e resta titolare del proprio impianto; le immagini non confluiscono preventivamente nella banca dati e potranno essere eventualmente acquisite dalle autorità nell’esercizio dei rispettivi poteri.
Naturalmente anche il modello volontario deve essere sottoposto alle regole del GDPR: finalità determinate, minimizzazione, tempi di conservazione dei dati anagrafici, sicurezza, autorizzazioni all’accesso, tracciamento delle consultazioni, informativa agli aderenti e corretta individuazione dei ruoli privacy.
Ma parte da un presupposto giuridicamente molto più lineare. La collaborazione con la sicurezza pubblica può essere incentivata. Non per questo può essere automaticamente imposta.
E soprattutto l’adesione a un’anagrafe delle telecamere non modifica la regola fondamentale: il privato protegge il proprio bene, non sorveglia la città.
Prima di costruire un catasto delle telecamere private che guardano la strada, quindi, forse i Comuni dovrebbero porsi una domanda ancora più semplice: quelle telecamere, la strada, sono davvero legittimate a guardarla?